5.4. Non vi è dubbio che l'adozione del PR di Locarno, in data 7 luglio 1978, abbia dato luogo ad una espropriazione materiale imponibile. Per valutare la portata dell'inserzione dei fondi in discussione nella zona per attrezzature pubbliche del piano regolatore, basti rinviare alle considerazioni contenute, a tale proposito, nella sentenza del Tribunale federale del 3 dicembre 1986, ove si sottolinea che "l'inclusione di un terreno di questa natura in una zona per attrezzature pubbliche è, per costante giurisprudenza, costitutiva di espropriazione materiale.