vi sarà, di conseguenza, utile immobiliare solo se la misura concreta limita lo sfruttamento incondizionato o diminuisce il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e se vi è stato versamento di un'indennità. Si osservi, a tale proposito, che le leggi di altri cantoni, ed ora anche la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Comuni e dei Cantoni, del 14 dicembre 1990 (art. 12 cpv. 2 lett. c LAID), disciplinano l'imponibilità della fattispecie in esame proprio accanto a quella della costituzione di una servitù di diritto privato e le subordinano entrambe agli stessi presupposti (v. anche Ochsner, op. cit., p. 121; Mettler, op. cit., p. 119; AA.VV.