5.2. Nell'espropriazione si hanno fondamentalmente le stesse caratteristiche della compravendita: la proprietà di un immobile viene trasferita e viene versata un'indennità quale corrispettivo (art. 22ter cpv. 3 CF: "In caso d'espropriazione, o di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione, è dovuta piena indennità"). La sola differenza rispetto alla compravendita è rappresentata dal carattere di diritto pubblico: il trasferimento della proprietà non si fonda su un contratto di diritto privato ma su una decisione dell'autorità (Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 91;