3. __________ __________ impugnava la decisione in questione con tempestivo ricorso alla Divisione delle contribuzioni (DC), argomentando di non aver conseguito alcun maggior valore in seguito all'espropriazione del fondo. Contestava, in particolare l'applicazione del valore di stima del 1967 ai fini del calcolo dell'imponibile relativo all'espropriazione materiale e sottolineava la contraddizione in cui era caduto il Tribunale delle espropriazioni, avendo attribuito al valore residuo del fondo una volta un valore molto alto (fr. 220.- al mq), ai fini della commisurazione delle stime ufficiali, ed una volta un valore estremamente ridotto (fr.