{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-31_1995-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18908&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b5004718842321582ef0cc6898edc4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:45", "Checksum": "2ebaae4187238ca92c582f3fb9f2bc09", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.3.\nStabilito che il diritto dello Stato di assoggettare l'espropriazione materiale all'IMVI non è prescritto, si tratta di confrontarsi con le modalità di calcolo dell'imponibile. Quale valore dell'alienazione vale indubbiamente l'indennità per l'espropriazione materiale stabilita dal Tribunale amministrativo e confermata dalla sentenza del Tribunale federale, pari a fr. 370.- al mq. Quanto al valore di stima da dedurre da quello dell'alienazione, si è detto che l' Ufficio dei registri, nella propria decisione, ha applicato la stima ufficiale del 1967 (fr. 70.- al mq), argomentando di non poter applicare i nuovi valori di stima relativi alla revisione generale del 1975, per il fatto che l'espropriazione materiale si è realizzata in data 7 luglio 1978, quando era ancora pendente un ricorso contro la nuova stima ufficiale.\nIn effetti, il valore ufficiale di stima è quello stabilito conformemente alla legge sulla stima e in vigore al momento dell'alienazione, facendo astrazione da un'eventuale procedura di revisione in corso e dalle relative decisioni (cfr. art. 8 cpv. 1 e 2 LIMVI).\nNemmeno le decisioni sulle revisioni in corso all'epoca della tassazione - indipendentemente dal momento della loro efficacia - sono di rilievo per l'accertamento dell'imponibile (cfr. CDT n. 105/106 del 14 aprile 1986 in re C., confermata con STF del 17 ottobre 1986; inoltre CDT 406/7 del 2 settembre 1983 in re Ca.; STF del 27 maggio 1988 in re A.N.).\nNella fattispecie, tuttavia, i nuovi valori di stima erano già passati in giudicato al momento della espropriazione materiale, essendo la decisione definitiva del Tribunale di espropriazione, che accoglieva il ricorso contro le nuove stime ufficiali, stata emessa il 9 giugno 1978. È infatti irrilevante che tali nuovi valori di stima siano stati iscritti a RF solo il 18 settembre 1978.\nOrbene, la decisione del Tribunale di espropriazione stabilisce in fr. 220.- al mq il valore di stima dei fondi in questione; tuttavia, tale valore è calcolato, secondo la sentenza del 9 giugno 1978, riducendo del 20% il valore di stima ufficiale, proprio per tener conto \"degli inconvenienti causati dal vincolo d'esproprio\". In altri termini, in virtù di una non meglio precisata prassi dell'Ufficio cantonale di stima, l'autorità giudiziaria competente in materia, ha calcolato il valore residuo agricolo dei fondi, riducendo del 20% il valore di stima che i fondi stessi avrebbero avuto se non ci fosse stato il vincolo. Ne consegue che, per disporre di un valore di stima \"congruente\" con il valore dell'alienazione, cioè con l'indennizzo per l'espropriazione materiale, è necessario \"ricostruire\" il valore di stima in base alla decisione in questione, prima di dedurre il 20% corrispondente alla diminuzione di valore dovuta all'adozione del nuovo PR:\n220.- x 100 = fr. 275.-\n80\n6.3.\nPer effettuare il calcolo dell'imponibile, deve essere applicato l'art. 11 cpv. 2 LIMVI, poiché l'espropriazione materiale configura indubbiamente un caso di \"alienazione parziale\", Non si tratta, è vero, dell'alienazione separata di \"un fondo acquistato assieme ad altri per un valore globale\", ma di un caso analogo, poiché viene trasferita una parte dei diritti del proprietario su di un fondo acquistato per un valore che ovviamente comprendeva anche detti diritti. Secondo quanto previsto dall'art. 11 LIMVI, si deve ripartire il valore di stima fra le singole parti. Ebbene, nella fattispecie, si tratta di valutare la proporzione fra il valore oggetto dell'espropriazione materiale, quello corrispondente cioè all'edificabilità del fondo, ed il valore residuo:\n370.- x 100 = 92,5%\n"}