{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-31_1995-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18908&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b5004718842321582ef0cc6898edc4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:45", "Checksum": "2ebaae4187238ca92c582f3fb9f2bc09", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nConvocata dalla Camera, per avvertirla dell'eventuale rischio di una \"reformatio in pejus\" e per darle quindi la possibilità di prendere posizione, la ricorrente è stata sentita il 16 maggio 1995; ella ha precisato che, contrariamente a quanto argomentato dall' Ufficio dei registri nella sua decisione su reclamo, contro la revisione generale delle stime del 1975 non era più pendente alcun ricorso al momento dell'espropriazione materiale, sicché nulla si opponeva all'applicazione del nuovo valore di stima. Ha poi osservato che la stima di fr. 220.- al mq, stabilita con la decisione del Tribunale delle espropriazioni del 1978, concerneva il valore del fondo già considerato peraltro il vincolo che lo gravava. Non è pertanto, a suo avviso, tale valore che deve essere contrapposto all'indennità per espropriazione materiale.\n5. Imposizione congiunta o separata dell'espropriazione materiale e dell'espropriazione formale?\nLa prima questione da esaminare concerne le modalità di imposizione dei trasferimenti immobiliari che hanno avuto per oggetto i fondi della ricorrente. Come visto, infatti, l' Ufficio dei registri, da un lato, e la Divisione delle contribuzioni, dall'altro, hanno trattato in modo difforme l'espropriazione materiale e l'espropriazione formale che hanno interessato i fondi, rispettivamente, nel 1978 e nel 1994. Mentre l'autorità di tassazione le ha imposte separatamente, l'autorità di ricorso invece le ha imposte congiuntamente, come se si trattasse di un'unica alienazione.\n5.1.\nLo Stato preleva un'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) che colpisce l'incremento di valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di fondi (cfr. art. 1 LIMVI).\nSoggiacciono tra l'altro all'imposizione le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da oltre cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore ufficiale di stima aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LIMVI) e le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da non più di cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore determinato nella precedente contrattazione aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv 1 lett. a LIMVI).\nOggetto dell'IMVI è pertanto la differenza di valore determinata conformemente ai suddetti disposti (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a, b LIMVI), ritenuto che anche l'alienante proprietario del fondo da oltre cinque anni può scegliere di essere imposto, in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LIMVI, sulla differenza tra il valore della precedente contrattazione e il valore d'acquisto (cfr. art. 5 cpv. 2 LIMVI).\n5.2.\nNell'espropriazione si hanno fondamentalmente le stesse caratteristiche della compravendita: la proprietà di un immobile viene trasferita e viene versata un'indennità quale corrispettivo (art. 22ter cpv. 3 CF: \"In caso d'espropriazione, o di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione, è dovuta piena indennità\"). La sola differenza rispetto alla compravendita è rappresentata dal carattere di diritto pubblico: il trasferimento della proprietà non si fonda su un contratto di diritto privato ma su una decisione dell'autorità (Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 91; Locher, Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer, Berna 1986, p. 173; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. IV, Berna 1969, p. 157; Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 111; Mettler, Die Grundstückgewinnsteuer des Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 116; Rumo, Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo 1993, p. 109). Materialmente, anche l'espropriato, come qualsiasi altro alienante, consegue il pieno valore del fondo.\nSebbene l'art. 2 cpv. 2 LIMVI non menzioni espressamente tra i trasferimenti di proprietà immobiliare imponibili le espropriazioni formali e le espropriazioni materiali, si è sempre ritenuto comunque che esse rientrino nella clausola generale di cui alla lettera f dell'art. 2 cpv. 2 LIMVI (\"qualsiasi negozio i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo sono parificabili, economicamente, a quelli di un'alienazione\"), tanto più che al successivo art. 13 LIMVI si precisa che \"nel caso di espropriazione totale o parziale per causa di pubblica utilità, l'indennità di inconvenienza è esclusa dall'imponibile\", ragione per cui ogni altra componente dell'indennità di espropriazione deve essere ritenuta computabile quale valore dell'alienazione.\n"}