{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-31_1995-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18908&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b5004718842321582ef0cc6898edc4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:45", "Checksum": "2ebaae4187238ca92c582f3fb9f2bc09", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro Soldini,\npresidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 15 dicembre 1994\nin materia di: IMVI\n|\npresentato da: |\n__________ __________ __________ __________\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ era comproprietaria, insieme alla sorella __________ della part. n. __________ RFD di __________ la sola __________, ____________ inoltre, era proprietaria della vicina part. n. __________\nIl piano regolatore (PR) di Locarno, adottato dal Consiglio comunale il 2 giugno 1976 ed entrato in vigore con l'approvazione governativa del 7 luglio 1978, collocava i due fondi in questione, insieme ad altri, in una zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP), destinata all'ampliamento delle scuole elementari di __________ Con sentenza del 7 maggio 1984, il Tribunale cantonale amministrativo stabiliva che con l'entrata in vigore del piano regolatore era stata compiuta un'espropriazione materiale; tale decisione veniva sostanzialmente confermata anche dal Tribunale federale, con sentenza del 3 dicembre 1986 (DTF 112 Ib 496).\nIn seguito all'approvazione di una variante di PR, che aveva affrancato dal vincolo tutte le particelle, all'infuori della n. __________ e della n. __________ le sorelle __________ notificavano al Tribunale delle espropriazioni pretese di indennità per espropriazione materiale e torto morale con riferimento alle particelle affrancate dal vincolo, ma anche per quelle rimaste vincolate. Il Tribunale delle espropriazioni, pronunciandosi, in seguito ad un accordo fra le parti, anche in merito all'espropriazione formale delle particelle n. __________ e __________ negava ogni indennità per il vincolo temporaneo, mentre stabiliva un'indennità di fr. 1'143'300.- per l'espropriazione definitiva della part. n. __________ e di fr. 1'341'780.- per l'espropriazione della part. n. __________ Il Tribunale cantonale amministrativo accoglieva parzialmente un ricorso delle sorelle __________ contro la suddetta decisione del Tribunale delle espropriazioni, concedendo una indennità di fr. 370.- al mq per l'espropriazione materiale delle part. n. __________ e __________ ed una ulteriore di fr. 120.- al mq per la successiva espropriazione formale. In seguito ai ricorsi interposti contro la sentenza del Tribunale amministrativo sia dal Comune di Locarno sia dalle sorelle __________ il Tribunale federale, con sentenza del 23 febbraio 1994, confermava l'indennità stabilita per l'espropriazione materiale, mentre riduceva quella per l'espropriazione formale a fr. 50.- al mq.\n2. Con due decisioni del 6 maggio 1994, l' Ufficio dei registri di Locarno notificava ad __________ __________ la tassazione dell'imposta sul maggior valore immobiliare; per l'espropriazione materiale, commisurava l'imponibile in fr. 358'187.- e l'imposta in fr. 23'869.-, mentre per l'espropriazione formale imponeva un maggior valore di fr. 36'885.-, corrispondente ad un'imposta di fr. 1'650.-. Le decisioni in questione venivano quindi confermate dalla stessa autorità di tassazione, con decisioni su reclamo del 17 giugno 1994, nelle quali si spiegava in particolare essere stato applicato, per il calcolo dell'imponibile ai fini dell'espropriazione materiale, non il valore di stima della revisione generale del 1975, bensì quello risalente alla revisione del 1967, non essendo quello più recente ancora stato iscritto a Registro fondiario il giorno dell'espropriazione materiale.\n3. __________ __________ impugnava la decisione in questione con tempestivo ricorso alla Divisione delle contribuzioni (DC), argomentando di non aver conseguito alcun maggior valore in seguito all'espropriazione del fondo. Contestava, in particolare l'applicazione del valore di stima del 1967 ai fini del calcolo dell'imponibile relativo all'espropriazione materiale e sottolineava la contraddizione in cui era caduto il Tribunale delle espropriazioni, avendo attribuito al valore residuo del fondo una volta un valore molto alto (fr. 220.- al mq), ai fini della commisurazione delle stime ufficiali, ed una volta un valore estremamente ridotto (fr. 30.- al mq), quando si è trattato di calcolare l'indennità di espropriazione.\nLa Divisione delle contribuzioni, nella sua decisione su ricorso dell'8 novembre 1994, adottava un altro criterio di imposizione, considerando il trapasso imponibile avvenuto solo con l'iscrizione a RF, cioè solo il 29 marzo 1994, e sommando di conseguenza, per ottenere il valore dell'alienazione, le due indennità per espropriazione materiale e per espropriazione formale; a tale valore contrapponeva il valore di stima a tale data, cioè fr. 240.- al mq. L'autorità di ricorso retrocedeva quindi gli atti all' Ufficio dei registri per il nuovo calcolo.\n4. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l'annullamento della decisione della DC. Sostiene in primo luogo che, essendo l'espropriazione materiale avvenuta al più tardi il 7 luglio 1978, data in cui il Piano regolatore che prevedeva il vincolo è entrato in vigore, l'imposta sul maggior valore è certamente caduta in prescrizione per decorrenza dei termini. In secondo luogo, ribadisce che non vi è alcun maggior valore da imporre, avendo ottenuto, in totale, un'indennità inferiore addirittura al valore di stima del fondo espropriato. Contesta poi la decisione della DC di cumulare le indennità per espropriazione formale e materiale, che si riferiscono a due eventi distinti e ben separati nel tempo.\nNelle sue osservazioni del 16 gennaio 1995, la DC si richiama alla propria decisione, chiedendone la conferma."}