6.4. Per effettuare il calcolo dell'imponibile, deve essere applicato l'art. 11 cpv. 2 LIMVI, poiché l'espropriazione materiale configura indubbiamente un caso di "alienazione parziale", Non si tratta, è vero, dell'alienazione separata di "un fondo acquistato assieme ad altri per un valore globale", ma di un caso analogo, poiché viene trasferita una parte dei diritti del proprietario su di un fondo acquistato per un valore che ovviamente comprendeva anche detti diritti. Secondo quanto previsto dall'art. 11 LIMVI, si deve ripartire il valore di stima fra le singole parti.