Quanto al valore di stima da dedurre da quello dell'alienazione, si è detto che l' Ufficio dei registri, nella propria decisione, ha applicato la stima ufficiale del 1967 (fr. 70.- al mq), argomentando di non poter applicare i nuovi valori di stima relativi alla revisione generale del 1975, per il fatto che l'espropriazione materiale si è realizzata in data 7 luglio 1978, quando era ancora pendente un ricorso contro la nuova stima ufficiale. In effetti, il valore ufficiale di stima è quello stabilito conformemente alla legge sulla stima e in vigore al momento dell'alienazione, facendo astrazione da un'eventuale procedura di revisione in corso e dalle relative decisioni (cfr. art. 8 cpv.