Il fatto stesso di considerare imponibili le due alienazioni relative agli stessi fondi, per il fatto che gli effetti di entrambe "riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamen-te, a quelli di un'alienazione", conduce inevitabilmente a ritenere ingiustificata la decisione impugnata, che ha ritenuto trattarsi di un unico trasferimento imponibile, "perfezionatosi unicamente al momento dell'espropriazione formale e più precisamente con l'iscrizione 29 marzo 1994 a RF". Tale decisione non tiene conto dello svolgimento dei fatti, caratterizzato non da una sola alienazione integrale effettuata il 29 marzo 1994, bensì da due alienazioni parziali, a distanza di oltre