5.5. Il fatto stesso di considerare imponibili le due alienazioni relative agli stessi fondi, per il fatto che gli effetti di entrambe "riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamen-te, a quelli di un'alienazione", conduce inevitabilmente a ritenere ingiustificata la decisione impugnata, che ha ritenuto trattarsi di un unico trasferimento imponibile, "perfezionatosi unicamente al momento dell'espropriazione formale e più precisamente con l'iscrizione 29 marzo 1994 a RF".