Il fondo cessa infatti di esser oggetto di mercato per l'edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei prezzi del mercato dei fondi edificabili" (DTF 112 Ib 509). Ne consegue che l'espropriazione materiale presentava senz'altro i requisiti per l'assoggettamento all'imposta sul maggior valore immobiliare.