In considerazione delle sue caratteristiche, l'espropriazione materiale presenta maggiori affinità con la costituzione di servitù di diritto privato che non con l'espropriazione formale. Pertanto, dovendo decidere circa l'imponibilità di una restrizione dei diritti del proprietario fondata sul diritto pubblico, si valuterà l'esistenza dei presupposti cui è subordinata l'imposizione di una restrizione derivante dalla costituzione di una servitù di diritto privato; vi sarà, di conseguenza, utile immobiliare solo se la misura concreta limita lo sfruttamento incondizionato o diminuisce il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e se vi è stato versamento di un'indennità.