si è sempre ritenuto comunque che esse rientrino nella clausola generale di cui alla lettera f dell'art. 2 cpv. 2 LIMVI ("qualsiasi negozio i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo sono parificabili, economicamente, a quelli di un'alienazione"), tanto più che al successivo art. 13 LIMVI si precisa che "nel caso di espropriazione totale o parziale per causa di pubblica utilità, l'indennità di inconvenienza è esclusa dall'imponibile", ragione per cui ogni altra componente dell'indennità di espropriazione deve essere ritenuta computabile quale valore dell'alienazione.