La prima questione da esaminare concerne le modalità di imposizione dei trasferimenti immobiliari che hanno avuto per oggetto i fondi della ricorrente. Come visto, infatti, l' Ufficio dei registri, da un lato, e la Divisione delle contribuzioni, dall'altro, hanno trattato in modo difforme l'espropriazione materiale e l'espropriazione formale che hanno interessato i fondi, rispettivamente, nel 1978 e nel 1994. Mentre l'autorità di tassazione le ha imposte separatamente, l'autorità di ricorso invece le ha imposte congiuntamente, come se si trattasse di un'unica alienazione.