, ai fini della commisurazione delle stime ufficiali, ed una volta un valore estremamente ridotto (fr. 30.- al mq), quando si è trattato di calcolare l'indennità di espropriazione. La Divisione delle contribuzioni, nella sua decisione su ricorso dell'8 novembre 1994, adottava un altro criterio di imposizione, considerando il trapasso imponibile avvenuto solo con l'iscrizione a RF, cioè solo il 29 marzo 1994, e sommando di conseguenza, per ottenere il valore dell'alienazione, le due indennità per espropriazione materiale e per espropriazione formale; a tale valore contrapponeva il valore di stima a tale data, cioè fr. 240.- al mq.