101'884.-, corrispondente ad un'imposta di fr. 5'416.-. Le decisioni in questione venivano quindi confermate dalla stessa autorità di tassazione, con decisioni su reclamo del 17 giugno 1994, nelle quali si spiegava in particolare essere stato applicato, per il calcolo dell'imponibile ai fini dell'espropriazione materiale, non il valore di stima della revisione generale del 1975, bensì quello risalente alla revisione del 1967, non essendo quello più recente ancora stato iscritto a Registro fondiario il giorno dell'espropriazione materiale. 3.