{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-30_1995-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18907&nX40_KEY=4711562&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d7b26bf8923bdfffd42ed4c05dce6a6"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1994.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:55:21", "Checksum": "7b75784bff23f9b4b914c45f38697bae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n400\nIl valore di stima da adottare per il calcolo in questione è pertanto il seguente:\nfr. 275.- x 92,5% = fr. 254.- al mq\nL'imponibile viene pertanto così calcolato:\nper la part. n. __________ ed un mezzo della part. n. __________\nprezzo indicato: fr. 1'212'120.-\n./. stima ufficiale: fr. 832'104.-\n./. 5%: fr. 41'605.-\nimponibile: fr. 338'411.-\nL'imposta ammonta dunque a:\nper i primi fr. 10'000.- 3,6% fr. 360.-\nper gli ulteriori fr. 40'000.- 4,8% fr. 1'920.-\nper gli ulteriori fr. 50'000.- 6,0% fr. 3'000.-\nper gli ulteriori fr. 238'411.- 7,2% fr. 17'166.-\ntotale imposta fr. 22'446.-\n7. Imposizione dell'espropriazione formale\nQuanto al calcolo dell'imposta dovuta per l'espropriazione formale, momento determinante è, come sostenuto anche nella decisione impugnata, quello dell'iscrizione a RF, avvenuta il 29 marzo 1994. Ebbene, il valore di stima a tale data ammonta a fr. 240.- al mq. Poiché tale valore si riferisce già allo stato attuale del fondo, cioè alla sua diminuzione di valore conseguente all'entrata in vigore del PR che ha dato luogo all'espropriazione materiale, non occorre allora procedere ad una \"ricostruzione\" del valore di stima, come è stato fatto invece per il calcolo dell'imponibile relativo all'espropriazione materiale.\nLa conclusione è che con l'espropriazione materiale non è stato realizzato alcun maggior valore, poiché a fronte di un'indennità di espropriazione di fr. 50.- al mq vi è un valore di stima di fr. 240.- al mq. In seguito all'espropriazione formale non è dunque dovuta alcuna imposta sul maggior valore immobiliare.\n8. Il ricorso è di conseguenza parzialmente accolto. Pertanto non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su ricorso dell'8 novembre 1994 è annullata.\n§§ Gli atti sono rinviati alla Divisione delle contribuzioni, perché emetta due tassazioni IMVI:\n- nella prima, per l'espropriazione materiale (cfr. consid. 6), l'imponibile è così calcolato:\nprezzo indicato: fr. 1'212'120.-\n./. stima ufficiale: fr. 832'104.-\n./. 5%: fr. 41'605.-\nimponibile: fr. 338'411.-\ne pertanto l'imposta ammonta a:\nper i primi fr. 10'000.- 3,6% fr. 360.-\nper gli ulteriori fr. 40'000.- 4,8% fr. 1'920.-\nper gli ulteriori fr. 50'000.- 6,0% fr. 3'000.-\nper gli ulteriori fr. 238'411.- 7,2% fr. 17'166.-\ntotale imposta fr. 22'446.-\n- nella seconda, per l'espropriazione formale (cfr. consid. 7), l'imponibile è invece pari a zero, così come l'imposta.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}