{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-30_1995-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18907&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d7b26bf8923bdfffd42ed4c05dce6a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:45", "Checksum": "3ff7bf4bf1946c722fa80ba57767e0ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.1.\nL'imposizione separata dell'espropriazione materiale, già effettuata dall' Ufficio dei registri nelle sue decisioni, era stata poi abbandonata dalla Divisione delle contribuzioni. Ci si deve pertanto confrontare, per la prima volta con il problema, sollevato dalla ricorrente, della prescrizione del diritto di imporre tale espropriazione materiale. A suo avviso, infatti, l'alienazione imponibile risalirebbe al 7 luglio 1978, poiché il titolo vero e proprio dell'espropriazione materiale sarebbe rappresentato dalla risoluzione del Consiglio di Stato, pubblicata sul Foglio ufficiale e notificata al Municipio. L' Ufficio dei registri, autorità di tassazione in materia di IMVI, avrebbe dunque dovuto sapere immediatamente che era entrato in vigore il nuovo PR; al più tardi comunque avrebbe dovuto apprenderlo nel 1988, quando a RF è stata iscritta la menzione \"Piano regolatore. Dg 19414/7.12.1988\".\nIl diritto all'imposizione decade se l'Ufficio dei registri non notifica la tassazione agli interessati entro un anno dall'iscrizione nel registro fondiario (art. 30 cpv. 1 LIMVI). Interessati, secondo la citata norma, sono l'alienante, debitore dell'imposta allo Stato (art. 4 cpv. 1 LIMVI) e l'acquirente, obbligato solidalmente verso lo Stato (art. 4 cpv. 5 LIMVI).\nIl termine di un anno di cui all'art. 30 cpv. 1 LIMVI è un vero e proprio termine di perenzione, poiché la mancata notifica della tassazione, ovvero il mancato esercizio del diritto di imporre da parte dello Stato rende caduco il diritto in sè stesso (cfr. sentenza CDT n. 60 del 25 marzo 1993 in re J.M.P.).\nIl riferimento della norma in questione al momento dell'iscrizione nel registro fondiario - che trova riscontro pure all'art. 6 cpv. 1 LIMVI - ha un significato, naturalmente, solo per il caso dei negozi soggetti ad iscrizione. Ciò accade sia per i negozi che prevedono l'iscrizione costitutiva sia, secondo la prassi cantonale, per quelli che prevedono la mera iscrizione dichiarativa, nel qual caso cioè l'acquirente diventa proprietario già prima dell'iscrizione ma può disporre del fondo solo dopo l'iscrizione (art. 656 cpv. 2 CC: acquisto per occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza).\nL'espropriazione materiale non avviene mediante un negozio giuridico del diritto privato, bensì in base ad una decisione amministrativa, e, d'altronde, non comporta iscrizione a RF. L'imposizione del trasferimento avviene dunque nel momento in cui l'indennità a favore del proprietario viene stabilita con una decisione passata in giudicato (Reimann/Zuppinger/Scherrer, op. cit., p. 166; Richner/Frei/Weber/Brütsch, p. 741; StR 27 p. 328; di diverso avviso Rumo, op. cit., p. 137, secondo cui è determinante l'atto con cui sorge la restrizione imposta dal diritto pubblico).\n6.2.\nIl caso in esame è la migliore dimostrazione dell'impossibilità di imporre l'espropriazione materiale in un momento precedente quello in cui l'indennità è definitivamente determinata. Non si vede infatti in quale modo l'autorità di tassazione avrebbe potuto imporre già nel 1978 l'espropriazione materiale, né come avrebbe potuto farlo negli anni successivi, protraendosi il contenzioso con il Comune di __________ La decisione in merito all'indennità per l'espropriazione materiale è infatti passata in giudicato solo quando è stata emessa la decisione del Tribunale federale del 23 febbraio 1994, che ha stabilito in fr. 370.- al mq la relativa indennità.\n"}