{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-30_1995-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18907&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d7b26bf8923bdfffd42ed4c05dce6a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:45", "Checksum": "3ff7bf4bf1946c722fa80ba57767e0ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.3.\nDiversamente dall'espropriazione formale, nel caso dell'espropriazione materiale l'espropriante non acquisisce alcun diritto, ma si limita a restringere i diritti di godimento e di disposizione di un bene, nell'interesse pubblico (Scolari, Diritto amministrativo - Parte speciale, Bellinzona 1993, p. 409).\nIn considerazione delle sue caratteristiche, l'espropriazione materiale presenta maggiori affinità con la costituzione di servitù di diritto privato che non con l'espropriazione formale. Pertanto, dovendo decidere circa l'imponibilità di una restrizione dei diritti del proprietario fondata sul diritto pubblico, si valuterà l'esistenza dei presupposti cui è subordinata l'imposizione di una restrizione derivante dalla costituzione di una servitù di diritto privato; vi sarà, di conseguenza, utile immobiliare solo se la misura concreta limita lo sfruttamento incondizionato o diminuisce il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e se vi è stato versamento di un'indennità. Si osservi, a tale proposito, che le leggi di altri cantoni, ed ora anche la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Comuni e dei Cantoni, del 14 dicembre 1990 (art. 12 cpv. 2 lett. c LAID), disciplinano l'imponibilità della fattispecie in esame proprio accanto a quella della costituzione di una servitù di diritto privato e le subordinano entrambe agli stessi presupposti (v. anche Ochsner, op. cit., p. 121; Mettler, op. cit., p. 119; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 713; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 740; Rumo, op. cit., p. 130).\n5.4.\nNon vi è dubbio che l'adozione del PR di Locarno, in data 7 luglio 1978, abbia dato luogo ad una espropriazione materiale imponibile. Per valutare la portata dell'inserzione dei fondi in discussione nella zona per attrezzature pubbliche del piano regolatore, basti rinviare alle considerazioni contenute, a tale proposito, nella sentenza del Tribunale federale del 3 dicembre 1986, ove si sottolinea che \"l'inclusione di un terreno di questa natura in una zona per attrezzature pubbliche è, per costante giurisprudenza, costitutiva di espropriazione materiale. Il fondo cessa infatti di esser oggetto di mercato per l'edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei prezzi del mercato dei fondi edificabili\" (DTF 112 Ib 509).\nNe consegue che l'espropriazione materiale presentava senz'altro i requisiti per l'assoggettamento all'imposta sul maggior valore immobiliare.\n5.5.\nIl fatto stesso di considerare imponibili le due alienazioni relative agli stessi fondi, per il fatto che gli effetti di entrambe \"riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamen-te, a quelli di un'alienazione\", conduce inevitabilmente a ritenere ingiustificata la decisione impugnata, che ha ritenuto trattarsi di un unico trasferimento imponibile, \"perfezionatosi unicamente al momento dell'espropriazione formale e più precisamente con l'iscrizione 29 marzo 1994 a RF\". Tale decisione non tiene conto dello svolgimento dei fatti, caratterizzato non da una sola alienazione integrale effettuata il 29 marzo 1994, bensì da due alienazioni parziali, a distanza di oltre quindici anni l'una dall'altra. Non si vede inoltre come possa giustificarsi la contrapposizione ad un valore di alienazione composito, per la maggior parte costituito però all'indennità di espropriazione calcolata in base al valore al 7 luglio 1978, di un valore di stima relativo al 1994. Tale modo di procedere appare ancor più discutibile, se si pensa poi che il valore di stima in vigore il 29 marzo 1994 era necessariamente riferito alla situazione attuale dei fondi, cioè a terreni il cui valore era notevolmente compromesso dall'esistenza dei vincoli derivanti dall'adozione del PR entrato in vigore nel 1978. L'imposizione del maggior valore immobiliare, così come quella degli utili immobiliari, si fonda infatti sul principio delle \"situazioni comparabili\". Valore di investimento e valore di alienazione devono cioè riferirsi allo stesso immobile, dal punto di vista delle dimensioni e del contenuto (Guhl, op. cit., p. 256; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 201; Ochsner, op. cit., p. 72; Locher, op. cit., p. 66; Mettler, op. cit., p. 153; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, cit., p. 734 s.; Rumo, p. 185: gli autori parlano, a tale proposito, di principio di congruenza). Il prezzo di acquisto pagato per un certo immobile può dunque essere contrapposto al prezzo ottenuto con l'alienazione dello stesso fondo, solo se il complesso di cose e diritti di cui è costituito il fondo non ha subito alcuna modificazione durante il possesso, se cioè il complesso esistente al momento della vendita è congruente con quello esistente al momento dell'acquisto.\nNon vi è certamente congruenza fra la somma di due indennità per due successive alienazioni parziali ed il valore di stima del fondo alla vigilia della seconda alienazione parziale, quando cioè il valore del terreno era già stato compromesso dal vincolo di diritto pubblico.\n5.6.\nSi deve dunque procedere all'imposizione separata delle due alienazioni parziali, la prima avvenuta nel 1978 e la seconda risalente al 1994.\n6. Imposizione dell'espropriazione materiale\n"}