Con tempestivo reclamo del 27 aprile 1994 __________ __________ chiedeva l’annullamento di questa nuova tassazione IC/IFD 1989-90, sostenendo che quella del 28 dicembre 1990 non poteva più essere modificata, avendo egli fornito tutti gli elementi utili per una corretta tassazione. L’ Ufficio di tassazione, con decisione del 14 novembre 1994 respingeva il reclamo, considerando temeraria l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente. 2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ assistito dall’avv. dott. __________ chiede l’annullamento della tassazione sostitutiva 1991-92 del 28 marzo 1994.