quando il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente (art. 185 cpv. 1 LT). Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente, se già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (CDT n. 27 del 9 marzo 1990 in re M. s.n.c.; inoltre STF II CDP - 1994 - in re. P. v.D). Orbene, è del tutto palese che la presente vertenza si è resa sostanzialmente necessaria per le reiterate negligenze che hanno contraddistinto il comportamento processuale del ricorrente, dapprima nella procedura di tassazione, poi in quella di reclamo e da ultimo in quella di ricorso.