Pertanto le deduzioni dal reddito del lavoro ammissibili sono unicamente quelle previste dalla legge, segnatamente dall' art. 22 bis DIFD e dall'art. 25 LT. La deduzione del salario che il ricorrente pretende d'aver pagato alla signora __________ per conseguire il proprio reddito da attività dipendente non può quindi essere ammessa. La soluzione sarebbe stata diversa se invece di un salario la Cassa malati gli avesse corrisposto delle indennità o delle provvigioni, imponibili quale reddito aziendale e assoggettate all'AVS quale reddito indipendente. In tal caso, i salari versati ai collaboratori sarebbero stati pacificamente considerati costi aziendali deducibili.