Va comunque sottolineata a questo proposito la manifesta negligenza del contribuente, che avrebbe già dovuto produrre le prove in questione allegandole alle rispettive dichiarazioni fiscali, che andavano presentate entro il 31 marzo 1987, rispettivamente 1989. La negligenza del ricorrente assurge addirittura a comportamento processuale defatigatorio e quindi temerario nella presente procedura, nella quale ha chiesto svariate proroghe, tutte concessegli, e, per finire, non ha prodotto la necessaria dichiarazione della Banca __________, sostituendola con una fotocopia dell’elenco oneri del 23 ottobre 1993, accampando una motivazione di nessuna rilevanza per il presente giudizio, segnatamente