2.2 Non v’è chi non veda come, nel presente caso, la contestazione sollevata dal ricorrente altro non sia che una questione di uso da parte sua del diritto processuale che la legge gli conferisce di provare determinate circostanze atte a diminuire il suo onere fiscale, segnatamente, con riferimento ai periodi fiscali in contestazione, di provare i debiti verso istituti bancari o terze persone nella loro consistenza al 1° gennaio 1987 rispettivamente al 1° gennaio 1989 e gli interessi passivi pagati negli anni di computo 1985-86, rispettivamente 1987-88.