inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/ Reich, Compendio, 2.a ed., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340). I diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà che consente al contribuente di farne uso a sua discrezione. L'autorità fiscale non può infatti obbligarlo a farne uso. Deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (Zuppinger/Schärrer/Fessler/ Reich, Compendio, 2.a ed., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).