A seguito di uno scritto del 18 dicembre 1994, con il quale il ricorrente dichiarava che parte della documentazione era già in possesso dell’autorità fiscale, ma che non sarebbe stata presa in considerazione e chiedeva una nuova dilazione per provare l’entità del proprio debito bancario, la CDT, dando prova di considerevole indulgenza, gli concedeva un’ulteriore proroga fino al 16 gennaio 1995 per produrre la documentazione mancante. Il 15 gennaio il ricorrente, affermando di doversi recare all’estero, senza però comprovarlo, chiedeva che la proroga concessagli venisse ulteriormente dilazionata.