La Camera di diritto tributario (CDT), con lettera del 14 dicembre, richiamandosi all’art. 176 LT, invitava il ricorrente a completare il ricorso nel termine di dieci giorni, con la comminatoria d’irricevibilità. A seguito di uno scritto del 18 dicembre 1994, con il quale il ricorrente dichiarava che parte della documentazione era già in possesso dell’autorità fiscale, ma che non sarebbe stata presa in considerazione e chiedeva una nuova dilazione per provare l’entità del proprio debito bancario, la CDT, dando prova di considerevole indulgenza, gli concedeva un’ulteriore proroga fino al 16 gennaio 1995 per produrre la documentazione mancante.