{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-25_1995-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18904&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56d695e4d53f8a715e8190221001347c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:25", "Checksum": "b436f40a08c7c89dc01fa9d271333aed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.6\nInfine, la documentazione relativa alla vertenza __________ -__________, prodotta in questa sede, si riferisce agli anni 1989-90, che formano il periodo di computo della tassazione 1991-92. Essa potrà quindi essere considerata soltanto in quella tassazione, posto che la notifica sia stata contestata tempestivamente.\n3. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente (art. 185 cpv. 1 LT). Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente, se già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (CDT n. 27 del 9 marzo 1990 in re M. s.n.c.; inoltre STF II CDP - 1994 - in re. P. v.D).\nOrbene, è del tutto palese che la presente vertenza si è resa sostanzialmente necessaria per le reiterate negligenze che hanno contraddistinto il comportamento processuale del ricorrente, dapprima nella procedura di tassazione, poi in quella di reclamo e da ultimo in quella di ricorso. Anche il presente giudizio, con cui questa Camera si vede costretta a retrocedere gli atti all’ Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, dipende dalla ritardata e confusa produzione di numerosi documenti, che rendono necessario un riesame dei debiti e degli interessi deducibili, nei limiti sopra enunciati.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.\n§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo IC/IFD 1987-88 e 1989- 90, entrambe del 14 novembre 1994, sono annullate.\n§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente al consid. 2.3.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia complessiva di fr. 300.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 120.--\nc. nelle spese di verifica di fr. --.--\nper un totale di fr. 420.--\nsono a carico del ricorrente\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\nIl Presidente Il Segretario"}