{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-25_1995-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18904&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56d695e4d53f8a715e8190221001347c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:25", "Checksum": "b436f40a08c7c89dc01fa9d271333aed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.2\nNon v’è chi non veda come, nel presente caso, la contestazione sollevata dal ricorrente altro non sia che una questione di uso da parte sua del diritto processuale che la legge gli conferisce di provare determinate circostanze atte a diminuire il suo onere fiscale, segnatamente, con riferimento ai periodi fiscali in contestazione, di provare i debiti verso istituti bancari o terze persone nella loro consistenza al 1° gennaio 1987 rispettivamente al 1° gennaio 1989 e gli interessi passivi pagati negli anni di computo 1985-86, rispettivamente 1987-88.\nVa comunque sottolineata a questo proposito la manifesta negligenza del contribuente, che avrebbe già dovuto produrre le prove in questione allegandole alle rispettive dichiarazioni fiscali, che andavano presentate entro il 31 marzo 1987, rispettivamente 1989. La negligenza del ricorrente assurge addirittura a comportamento processuale defatigatorio e quindi temerario nella presente procedura, nella quale ha chiesto svariate proroghe, tutte concessegli, e, per finire, non ha prodotto la necessaria dichiarazione della Banca __________, sostituendola con una fotocopia dell’elenco oneri del 23 ottobre 1993, accampando una motivazione di nessuna rilevanza per il presente giudizio, segnatamente l’importo che la Banca gli avrebbe richiesto per allestire a anni di distanza la dichiarazione circa debiti e interessi passivi degli anni 1985-88.\n2.3\nQuesta Camera, malgrado il grande disordine e la negligenza esclusivamente imputabili al ricorrente, ha nondimeno esaminato le numerose fotocopie presentate dal ricorrente, constatando che gran parte delle stesse era già stata prodotta e considerata dall’ Ufficio di tassazione e che solo una parte non era mai stata prodotta e quindi nemmeno presa in considerazione.\nIn particolare, il ricorrente ha prodotto l’intera documentazione relativa al proprio rapporto debitorio con la Banca __________ __________. Dal suo esame è risultato che non è stato dedotto un debito di fr. 36’000.-- circa, esistente già al 31 dicembre 1985 e ancora al 31 dicembre 1989, così come non sono stati dedotti i relativi interessi passivi.\nSu questo punto il ricorso merita pertanto parziale accoglimento e gli atti vanno rinviati all’ Ufficio di tassazione perché esamini la documentazione della Banca __________ __________ prodotta in questa sede e determini nuovamente debiti e interessi deducibili.\n2.4\nInconferente è invece la fotocopia dell’elenco oneri del 23 ottobre 1993. Essa non consente in nessun caso di stabilire l’esistenza e la consistenza dell’asserito debito verso la Banca __________ nel periodo di computo determinante. Si conosce unicamente l’esistenza di un debito al 23 ottobre 1993, ma non si sa quando sia stato acceso e quanti interessi e in quali anni siano stati pagati. L’asserito debito verso la Banca __________, allo stadio attuale della procedura, non può quindi essere preso in considerazione.\nSi ribadisce comunque, con riferimento a quanto esposto nel consid. 2.1, l’inconferenza dell’argomento addotto dal ricorrente, segnatamente la spesa richiestagli dalla Banca per effettuare ricerche retrospettive.\n2.5\nTra i diversi documenti prodotti dal ricorrenti vi è inoltre la documentazione relativa allo stipendio che il ricorrente avrebbe versato alla signora __________ nel 1985; quella relativa al 1986 era invece già agli atti.\nDalla documentazione agli atti risulta però in modo inequivocabile che il ricorrente è sempre stato considerato ed è da considerare un salariato, in parte della disciolta Cassa malati intercomunale e in parte del Comune di __________. Pertanto le deduzioni dal reddito del lavoro ammissibili sono unicamente quelle previste dalla legge, segnatamente dall' art. 22 bis DIFD e dall'art. 25 LT. La deduzione del salario che il ricorrente pretende d'aver pagato alla signora __________ per conseguire il proprio reddito da attività dipendente non può quindi essere ammessa.\nLa soluzione sarebbe stata diversa se invece di un salario la Cassa malati gli avesse corrisposto delle indennità o delle provvigioni, imponibili quale reddito aziendale e assoggettate all'AVS quale reddito indipendente. In tal caso, i salari versati ai collaboratori sarebbero stati pacificamente considerati costi aziendali deducibili. Tale non è però, per quanto si è visto, data la quanto meno singolare impostazione scelta dal ricorrente. D'altronde la deduzione di tali importi non era stata ammessa nemmeno nei precedenti periodi.\n"}