{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-25_1995-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18904&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56d695e4d53f8a715e8190221001347c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:25", "Checksum": "b436f40a08c7c89dc01fa9d271333aed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro Soldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi segretario di Camera |\nstatuendo sul ricorso del 13 dicembre 1994\nin materia di: IC/IFD 87/88 - IC/IFD 89/90\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con lettera datata 3 dicembre 1994, ma pervenuta a questa Camera soltanto il 14 dicembre 1994, __________ __________ dichiarava di inoltrare ricorso contro le tassazioni IC/IFD 1987-88 e 1989-90, e, meglio, contro le decisioni su reclamo IC/IFD 1987-88 del 14 novembre 1994 e IC/IFD 1989-90 pure del 14 novembre 1994, chiedendo una dilazione per produrre la documentazione necessaria a suffragare il gravame.\nLa Camera di diritto tributario (CDT), con lettera del 14 dicembre, richiamandosi all’art. 176 LT, invitava il ricorrente a completare il ricorso nel termine di dieci giorni, con la comminatoria d’irricevibilità. A seguito di uno scritto del 18 dicembre 1994, con il quale il ricorrente dichiarava che parte della documentazione era già in possesso dell’autorità fiscale, ma che non sarebbe stata presa in considerazione e chiedeva una nuova dilazione per provare l’entità del proprio debito bancario, la CDT, dando prova di considerevole indulgenza, gli concedeva un’ulteriore proroga fino al 16 gennaio 1995 per produrre la documentazione mancante. Il 15 gennaio il ricorrente, affermando di doversi recare all’estero, senza però comprovarlo, chiedeva che la proroga concessagli venisse ulteriormente dilazionata.\nA diverse riprese, segnatamente il 19 e il 23 gennaio il ricorrente produceva della documentazione, in particolare fotocopie di estratti del Registro fondiario e di bollette telefoniche relative agli anni 1989-93. Ulteriore documentazione perveniva il 12 e il 13 febbraio 1995, segnatamente copia dei conti della Banca __________ __________, un conteggio-stipendio versato a una terza persona e un conteggio ricevuta. Faceva inoltre presente, nello scritto del 12 febbraio, di non poter produrre la documentazione bancaria relativa alla __________ __________, perché gli sarebbe stato chiesto un importo di fr. 350.-- per effettuare le necessarie ricerche.\nCon raccomandata 22 febbraio 1995, non ritirata e rispedita per lettera semplice il 13 marzo 1995, al ricorrente veniva concesso un ultimissimo termine con scadenza al 20 marzo 1995 per produrre la prova dei debiti e degli interessi passivi versati alla Banca __________ negli anni di computo 1986-1988. Il 20 marzo il ricorrente trasmetteva a questa Camera fotocopia dell’elenco oneri 29 ottobre 1993, da cui risulta che tra i creditori figura anche la Banca __________ per un importo di fr. 451’159.25.\n2. Nel caso in esame, per quanto è dato di capire dal “ricorso” del contribuente e dai suoi ulteriori scritti, in contestazione è sostanzialmente la deduzione dei debiti dalla sostanza e dei relativi interessi passivi dal reddito; in particolare la contestazione riguarda la deduzione del debito professato verso la Banca __________ e dei relativi interessi. Le altre posizioni non solo non sono contestate, ma poggiano, come verificato da questa Camera sulla dichiarazione del contribuente e sulle pezze giustificative contenute nell’incarto.\n2.1\nLa procedura fiscale, retta dal principio indagatorio (art. 172 LT), è caratterizzata soprattutto dalla collaborazione che il contribuente deve prestare per assicurare una tassazione completa ed esatta, tant'è che, sotto questo profilo, si parla di principio di collaborazione (art. 168 LT). La giurisprudenza e la dottrina concernenti la legislazione tributaria zurighese, sostanzialmente analoga a quella ticinese, hanno recentemente distinto, all'interno della collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 - 547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Compendio, 2.a ed., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese).\nLa distinzione è di estrema importanza, ad esempio nel caso delle norme relative alla tassazione per apprezzamento e al ribaltamento dell'onere della prova o dell’ammissibilità o meno di determinate deduzioni (Zweifel, op. cit., pp. 515, 519 e 546).\nNon sempre la distinzione tra obblighi e diritti procedurali è agevole, soprattutto quando ci si trova in presenza di norme legali positive che sanciscono l'obbligo di provare determinate circostanze che fondano la tassazione (Zweifel, op. cit., pp. 521 ss., in particolare p. 524 s., sub c.c). E' tuttavia indiscusso che le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (Zweifel, op. cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/ Reich, Compendio, 2.a ed., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340).\nI diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà che consente al contribuente di farne uso a sua discrezione. L'autorità fiscale non può infatti obbligarlo a farne uso. Deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (Zuppinger/Schärrer/Fessler/ Reich, Compendio, 2.a ed., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).\n"}