Anche questo argomento ricorsuale si rivela pertanto privo della necessaria consistenza giuridica. 8. Nella commisurazione della tassa di giustizia, questa Camera tiene conto della particolarità della fattispecie e della rilevanza sociale del problema sollevato dal ricorso. Per questi motivi, visto per le spese l' art. 111 DIFD e l'art. 185 cpv. 5 LT dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.-- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-- per un totale di fr. 180.-- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv.