In mancanza di un sufficiente nesso diretto e organico si finisce, in altre parole, per affermarlo in virtù di uno stato famigliare di angustia, di indigenza o di necessità. Il nesso qualificato viene cioè posto in essere non da ragioni intrinseche connesse direttamente e strumentalmente all’esercizio dell’attività dipendente, quanto piuttosto da uno “status necessitatis”, che tuttavia, secondo questa Camera, non trasforma qualitativamente l’assenza del nesso causale diretto, che rimane invece tale.