d) e delle spese per il perfezionamento della formazione richiesta dall’esercizio dell’attività professionale (lett. e). Il cpv. 2° dell’art. 25 LT-1976 precisa inoltre che le spese professionali di cui alle lettere c, d, e e sono deducibili solo se necessarie all’esercizio della professione e sempre che non siano state assunte dal datore di lavoro o un terzo, entro i limiti che il Consiglio di Stato fissa, aggiornandoli periodicamente, nell'apposito Decreto esecutivo (cfr. Raccolta della Legislazione tributaria 1976, cifra 4.1). L’art. 32 lett.