Analoghe considerazioni impediscono di ammettere la deduzione delle spese per l'adattamento della casa alle esigenze dell'invalido. In nessun modo può essere stabilita, infatti, una relazione fra le stesse e il conseguimento del reddito. La circostanza, inoltre, che la casa in cui tali lavori sono stati effettuati non appartenga al ricorrente non consente neppure di prendere in considerazione l'eventualità di dedurre i relativi costi dal reddito della sostanza immobiliare, a titolo di spese di manutenzione. 4.