4.1 Dal reddito lordo della sostanza sono deducibili i costi per l'amministrazione da parte di terzi (p. es. banca, amministratore patrimoniale, fiduciario...); vi rientrano non solo le spese amministrative necessarie ma anche quelle cui non si può pretendere che il contribuente rinunci. Se all'amministrazione del patrimonio provvede lo stesso contribuente, non è ammessa alcuna deduzione (cfr. Funk, op. cit., p. 172). Nelle spese di amministrazione rientrano quelle per la custodia di titoli e altri valori, per il rimborso di imposte alla fonte straniere e le spese di trasferimento e di incasso (AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 388; Funk, loc.