c/CCR BE in Sammlung BGE n. 643; inoltre ZBl 1983 pag. 83), il TF ha ribadito la sua precedente giurisprudenza, precisando che quanto vale per contribuenti coniugati deve valere anche per celibi, divorziati o vedovi. Non diversamente ne va per quanto è delle cure mediche necessarie al contribuente medesimo (ASA 24 423 e 34 55). Questa Camera ha anche avuto modo di negare la deducibilità delle spese sostenute da un contribuente che, in seguito al decesso della moglie era stato costretto ad assumere un'infermiera che si occupasse dei suoi figli mentre lui lavorava (CDT 229-230 del 21 settembre 1992 in re C.M.). 4. Ora, nel caso in esame, vi è una peculiarità: