Känzig, op. cit., ad art. 22 bis n. 9, art. 23 n. 3 pag. 701). Anche la spesa supplementare derivante dalla circostanza che entrambi i coniugi svolgono un'attività lucrativa a tempo pieno é considerata una destinazione di reddito e non può essere dedotta come spesa per conseguire lo stesso (cfr. Rivier, op. cit., pag. 116 n. 2 e giurisprudenza ivi).