Al cospetto di queste censure, questa Camera ritiene opportuno procedere a una verifica della sua più recente giurisprudenza, in cui ha avuto modo di affrontare appronfonditamente il problema della deduzione del costo di un collaboratore domestico necessario a un contribuente invalido per conseguire il reddito (CDT n. 864 del 25 maggio 1994 in re P.R., pubblicata in RDAT 1994 II 3t). Per semplicità e per chiarezza se ne ripropone la motivazione di quella sentenza: Giusta l'art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD dal reddito lordo sono dedotte le spese generali necessarie per conseguire il reddito.