{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-22_1995-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18901&nX40_KEY=4711563&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b462b958be7bfafe3ef84e73332051fe"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1994.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:36:58", "Checksum": "064c1a3651fa9edccbece85d0efb4f36", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.2\nLa giurisprudenza zurighese non convince, indipendentemente dal fatto che la normativa cantonale di diverso e più restrittivo tenore. A mente di questa Camera il nesso diretto, organico può essere dato soltanto da motivi di natura qualitativa. Altrimenti, come rileva la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni (p. 6), si finisce per stravolgere il principio stesso. In mancanza di un sufficiente nesso diretto e organico si finisce, in altre parole, per affermarlo in virtù di uno stato famigliare di angustia, di indigenza o di necessità. Il nesso qualificato viene cioè posto in essere non da ragioni intrinseche connesse direttamente e strumentalmente all’esercizio dell’attività dipendente, quanto piuttosto da uno “status necessitatis”, che tuttavia, secondo questa Camera, non trasforma qualitativamente l’assenza del nesso causale diretto, che rimane invece tale.\n6.3\nCerto, a questa Camera non sfugge che senza la custodia dei figli da parte di terze persone, il contribuente sarebbe ostacolato nel lavoro, ma ciò non significa ancora che la custodia dei figli denoti lo stesso grado di intensità qualitativa (nesso diretto e organico) rispetto all’esercizio della professione che denotano ad es. determinati abiti o strumenti di lavoro. Il nesso tra la custodia dei figli e l’esercizio dell’attività lavorativa rimane pur sempre indiretto.\nSovviene in proposito il parallelismo con i provvedimenti sanitari destinati direttamente all’integrazione professionale di cui all’ art. 12 LAI. Anche in questo caso, senza la preventiva cura vera e propria del male, i provvedimenti sanitari d’integrazione non potrebbero nemmeno essere eseguiti o sarebbero votati a sicuro insuccesso. Ciò nondimeno, la cura vera e propria del male è premessa e come tale solo indirettamente connessa con i successivi provvedimenti sanitari d’integrazione.\n6.5\nSi faticherebbe d’altra parte a capire, secondo questa Camera, perché mai il nesso dovrebbe essere negato quando mancherebbe quello “status necessitatis” che consente, secondo la giurisprudenza zurighese presa in esame, di ammettere comunque il nesso organico e diretto tra l'affidamento in custodia dei figli a terzi e l’esercizio della professione. Infatti, anche chi, senza averne il bisogno impellente, va a lavorare affidando i figli ad altri, affronta una spesa che gli consente di conseguire un reddito imponibile, che in sua assenza non potrebbe essere conseguito.\n6.6\nIl motivo di natura sociale che, per i giudici zurighesi, consente di trasformare una premessa in un nesso organico diretto, può trovare ascolto, secondo questa Camera, unicamente in una specifica norma di legge, che consenta di porre al beneficio di un’apposita deduzione sociale chi, come il ricorrente, ma anche come altre categorie di contribuenti (persone sole con figli minorenni in tenera età a carico), si vede costretto per poter lavorare ad affidare i figli a terzi. A questo proposito, la Divisione delle contribuzioni attira opportunamente l’attenzione sull’iniziativa parlamentare depositata l’8 novembre 1993 dall’on. Storelli e confirmatari.\n7. Resta infine da esaminare, sempre abbondanzialmente, se la legge cantonale leda il principio dell’ imposizione secondo la capacità contributiva. Anche su questo punto la risposta è negativa.\n7.1\nIn un recentissimo giudizio, pronunciato in materia di parità di trattamento tra coniugati e non coniugati conviventi (STF del 18 novembre 1994, pubblicata in ZStP 1995 p. 79 ss.), il Tribunale federale ha affermato che la realizzazione del principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva lascia al legislatore cantonale ampia facoltà di scelta e che essa dipende in ampia misura da considerazioni politiche. Ha inoltre sottolineato che, data la molteplicità dei rapporti da disciplinare e dei possibili metodi di soluzione, è pressoché impossibile realizzare una completa e perfetta parità (STF del 18 novembre 1994, consid. 3). Nella misura in cui la parità di trattamento assoluta non può essere realizzata, è sufficiente che una disciplina giuridica non penalizzi in modo sistematico e sostanzialmente più oneroso certe categorie di contribuenti. L’aggravio fiscale va infatti valutato tenendo conto di tutte le circostanze e non di una singola situazione (STF del 18 novembre 1994, consid. 4c).\n7.2\nAstrazion fatta dalle deduzioni sociali, di cui il ricorrente ha comunque beneficiato (fr. 18’000.-- per l’ IC e fr. 23’000.-- per l’IFD), il caso in esame, pur con tutta la comprensione che merita nella sua tragica particolarità, è un caso singolo, che non basta, da solo, a ritenere sistematicamente leso, e in modo oneroso, il principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva a danno di una determinata categoria di contribuenti.\nAnche questo argomento ricorsuale si rivela pertanto privo della necessaria consistenza giuridica.\n8. Nella commisurazione della tassa di giustizia, questa Camera tiene conto della particolarità della fattispecie e della rilevanza sociale del problema sollevato dal ricorso.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l' art. 111 DIFD e l'art. 185 cpv. 5 LT\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 100.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--\nper un totale di fr. 180.--\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\nIl Presidente: Il Segretario:"}