{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-22_1995-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18901&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b462b958be7bfafe3ef84e73332051fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:26:24", "Checksum": "1e30301f7cdc47e9eddf19ff5aa2c175", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.3\nVero è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha a più riprese ammesso che non lede il precetto dell'art. 4 Cost. l'interpretazione di una norma contro il suo tenore letterale, se a favore di una tale interpretazione possono invocarsi validi motivi, desunti dal senso o dallo scopo, oppure dalla genesi della norma stessa (cfr., per quanto concerne il diritto cantonale, STF del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt). Un simile procedimento interpretativo non deve tuttavia contraddire il principio della legalità dell'imposta, la cui violazione implica, per costante giurisprudenza, quella dell'art. 4 Cost. (STF del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt e riferimenti). Se il principio di legalità in quanto tale non impedisce un'interpretazione estensiva o restrittiva, così come non impedisce la possibilità di colmare lacune proprie, esso inibisce nondimeno la creazione di nuove fattispecie di imposizione, che il legislatore non ha previsto, foss'anche per dimenticanza (STF del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt e riferimenti). In particolare la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente precisato che, là dove il tenore della legge è inequivoco e chiaro non v'è posto per l'interpretazione condotta sulla 'ratio legis' (DTF 43 I 112; 61 I 289); ancor meno per quella condotta sui lavori legislativi, che, per costante giurisprudenza, non sono determinanti di fronte a un testo chiaro, se non vi hanno lasciato traccia (DTF 87 II 331; 83 IV 94; 84 II 103 e riferimenti; 92 I 309).\n5.4\nBalza subito all’occhio, nel caso concreto, la diversa formulazione della LT-1976 rispetto a quella delle due altre leggi citate, la LT-ZH e il DIFD. Se la formulazione di queste ultime appare esemplificativa, anche se entro limiti determinati, la formulazione della LT-1976, invece, è chiaramente esauriente e non consente deduzioni diverse da quelle elencate limitativamente dalle lett. c - e dell'art. 25 LT-1976. Se poi si esamina il decreto esecutivo del Consiglio di Stato, ci si avvede immediatamente che tutte le deduzioni previste dalla legge sono sottoposte a limiti precisi, persino molto restrittivi, come ad es. nel caso del perfezionamento della formazione richiesta dall’esercizio dell’attività professionale o delle spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa, dal pernottamento e dal lavoro a squadre.\nL’art. 25 LT-1976 non lascia quindi alcun margine interpretativo a questa Camera. Non è quindi nemmeno possibile constatare, a maggior ragione, una lacuna propria della legge, vale a dire un errore logico insinuatosi nella legge (Höhn, Steuerrecht, VII Ed., p. 98, cifra 55).\nLo stesso patrocinatore del ricorrente riconosce d’altronde che la LT-1976 è più restrittiva del DIFD sul punto in contestazione.\nIn simili condizioni la richiesta di estendere l’applicazione dell’art. art. 25 LT-1976, così da includere nelle spese deducibili anche quelle per il personale di custodia dei figli minorenni, necessario per consentire al contribuente di svolgere la propria attività dipendente, si configura quindi non tanto quale richiesta di interpretazione estensiva della norma invocata, quanto piuttosto come una richiesta, rivolta all’autorità giudiziaria, di completare la legge, colmando, in via giurisprudenziale, una supposta lacuna della legge, segnatamente creando una nuova fattispecie che consenta la deduzione delle spese per la custodia dei figli. Ma ciò, come si è visto, contravverrebbe al principio di legalità, che informa il diritto tributario (Höhn, op. cit, p. 91, cifra 40).\n6. A titolo abbondanziale questa Camera vuole nondimeno esaminare la censura ricorsuale, secondo cui l’art. 25 LT-1976 sarebbe lesivo del diritto federale, segnatamente violerebbe il principio di un’imposizione conforme alla capacità contributiva.\n6.1\nLa più volte citata sentenza della III Commissione di ricorso del Canton Zurigo, previo esame approfondito della giurisprudenza federale e di quella cantonale zurighese, riconosce, in linea di principio, le deduzioni “ der übrigen, für die Ausübung des Berufes erforderlichen Ausgaben”; occorre, come d’altronde per le deduzioni dei costi necessari per conseguire il reddito nel caso degli indipendenti, un nesso causale diretto e organico (strumentale) con l’esercizio della professione (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 c, consid. 2c-bb). La citata autorità giudiziaria ritiene nondimeno che tale nesso qualificato sia dato anche nel caso delle spese per la custodia dei bambini, quando esse siano ineluttabili, ovvero dovute solo ed esclusivamente a motivi professionali (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 d, consid. 4b-aa). Affrontando poi il delicato problema della delimitazione tra spese indispensabili e spese non indispensabili, essa afferma che il tratto distintivo è di natura quantitativa piuttosto che qualitativa (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 d, consid. 4b-cc), escludendo l'indispensabilità, quando le spese siano dettate da mero desiderio o da mera scelta personale (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 e, consid. 4c) e affermandolo invece solo quando sono strettamente necessarie per consentire al contribuente di svolgere un’attività lucrativa.\n"}