{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-22_1995-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18901&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b462b958be7bfafe3ef84e73332051fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:26:24", "Checksum": "1e30301f7cdc47e9eddf19ff5aa2c175", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1995 80.1994.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro Soldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi segretario di Camera |\nstatuendo sul ricorso del 7 dicembre 1994\nin materia di: IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ Seme__________tina, rappr. da: dott. ____________________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________, operaio presso il Consorzio di depurazione di __________, vedovo dal __________ 1992, è padre di quattro figli, __________ e __________ nati nel 1981, __________ e __________ nati nel 1986.\nNella dichiarazione fiscale IC/IFD 1993-94 ha chiesto la deduzione degli importi (fr. 11'000.-- di media annua) versati alle signore __________ __________ -__________ e __________ __________ __________ __________, che hanno accudito ai suoi figli dal 21 aprile al 31 dicembre 1992.\nL' Ufficio di tassazione ha negato la chiesta deduzione sia in sede di notifica della tassazione (11 aprile 1994) sia in sede di decisione su reclamo (14 novembre 1994), argomentando che per costante giurisprudenza le spese per l'assunzione di personale domestico non sono deducili dal reddito.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dal __________. __________ __________, ripropone in questa sede la deduzione delle spese per l'assistenza dei figli, sia per quanto concerne l'IC sia per quanto concerne l'IFD.\nDopo aver esposto in dettaglio la delicata situazione famigliare in cui è venuto a trovarsi il ricorrente, padre di due coppie di gemelli, dopo il decesso della moglie a seguito di un male incurabile, rileva che l'art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD consente un'interpretazione più estensiva, nel senso proposto dal ricorso. Anche per l'IC, malgrado la formulazione maggiormente restrittiva della norma (art. 25 LT), la soluzione non può che essere quella di ammettere la deduzione, poiché altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento, nel senso che non verrebbe rispettato, in casi come il presente, il principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva.\nSentito in udienza il 13 febbraio 1995 il contribuente, per il tramite del suo rappresentante, si è riconfermato nel ricorso, richiamandosi anche alla sentenza del Canton Zurigo, pubblicata in StE 1994 B __________ Nr. __________.\nLa Divisione delle contribuzioni, con osservazioni del 23 febbraio 1995, ha invece chiesto la reiezione del ricorso, mancando una relazione diretta e causale con il conseguimento del reddito. Rileva inoltre che nemmeno la nuova LIFD e la nuova LT prevedono una simile deduzione.\nIn replica, il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato nel priprio ricorso, lamentando che la Divisione delle contribuzioni non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di incostituzionalità della norma di diritto cantonale.\n3. Il ricorrente, come si è visto, censura la decisione su reclamo dell’ Ufficio di tassazione, invocando, da un lato, la sentenza 9 giugno 1993 della Steuer-Rekurskommission III del canton Zurigo (StE 1994 B 22.3 Nr. 53) e, dall’altro, un’interpretazione estensiva sia delle norme di diritto federale sia di quella di diritto cantonale, non lesiva del diritto costituzionale, segnatamente non lesiva del principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva.\nAl cospetto di queste censure, questa Camera ritiene opportuno procedere a una verifica della sua più recente giurisprudenza, in cui ha avuto modo di affrontare appronfonditamente il problema della deduzione del costo di un collaboratore domestico necessario a un contribuente invalido per conseguire il reddito (CDT n. 864 del 25 maggio 1994 in re P.R., pubblicata in RDAT 1994 II 3t).\nPer semplicità e per chiarezza se ne ripropone la motivazione di quella sentenza:\nGiusta l'art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD dal reddito lordo sono dedotte le spese generali necessarie per conseguire il reddito.\n3.1\nAnaloga regolamentazione é contenuta, per quanto concerne l'imposta cantonale, agli articoli da 25 a 31 LT.\n3.2\nLa dottrina, in particolare, ha attribuito una notevole importanza alla relazione che deve sussistere tra reddito conseguito e spese sostenute, perché si giustifichi la deduzione di queste ultime. Circa l'intensità di tale relazione, gli autori concordano colla giurisprudenza prevalente sul fatto che si possono considerare spese per conseguire il reddito solo quelle effettuate direttamente per ottenere il reddito oppure che hanno una diretta relazione economica col conseguimento del reddito; altri parlano di una correlazione di carattere organico od addirittura causale (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 64 ss.).\n"}