Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 7 novembre 1994 e del 15 dicembre 1994 sono annullate nella misura in cui estendono la garanzia dell’ipoteca legale, a carico della ricorrente, alle imposte sull’utile immobiliare dell’esercizio 1992 della fallita __________ __________. 2. Non si prelevano né spese processuali né tassa di giustizia. Alla ricorrente viene riconosciuta un'indennità, a titolo di ripetibili, di complessivi fr. 5'000.–, così suddivisa: fr. 3'000.– a carico del Canton Ticino e fr. 2'000.– a carico del Comune di __________. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976 e 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: