Come opportunamente precisato dalla DC, nelle sue osservazioni del 23 gennaio 1995, per la riscossione delle imposte degli anni fiscali 1991 e 1992 entrano in considerazione, rispettivamente, l'art. 6 cpv. 1 del Decreto del Consiglio di Stato del 4 dicembre 1990 e l'art. 5 cpv. 1 del Decreto del 3 dicembre 1991. Entrambe le disposizioni citate fissano l'interesse annuo di ritardo al 6,5%. La censura del ricorrente, che vorrebbe che il tasso fosse ridotto al 5%, non merita dunque accoglimento. 10.2. Imposta comunale I Comuni procedono direttamente alla riscossione dell'imposta in due o più rate (art. 266 cpv. 1 LT-1976).