Calcolo degli interessi In via subordinata, la ricorrente contesta il calcolo degli interessi di ritardo, chiedendo l'applicazione di un tasso del 5% e non del 6,5%. 10.1. Imposta cantonale Per l'art. 220 cpv. 1 LT-1976, "se l'ammontare delle imposte e delle multe non รจ pagato nei 30 giorni successivi alla scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse alle condizioni stabilite dal Dipartimento competente". Come opportunamente precisato dalla DC, nelle sue osservazioni del 23 gennaio 1995, per la riscossione delle imposte degli anni fiscali 1991 e 1992 entrano in considerazione, rispettivamente, l'art. 6 cpv.