Dalle considerazioni che precedono discende che al proprietario del pegno, che non è nel contempo debitore dell'imposta, dev'essere accordata la facoltà di far valere nella procedura dell'ipoteca legale contestazioni contro il credito garantito dal pegno. La procedura dell'ipoteca legale assurge in tale modo ad una vera e propria seconda procedura di tassazione, nella quale è parte il terzo proprietario (Zuppinger, Zum zürcherischen Grundsteuerpfandrecht, in RF 14, p. 323).