non sarà infatti possibile sapere già nel momento della tassazione se si dovrà mai fare uso del diritto di pegno e neppure si saprà chi sarà proprietario del pegno quando il diritto corrispondente verrà esercitato. Di conseguenza, appare equo consentire al terzo proprietario del pegno di contestare anche il credito fiscale in sé, nel corso della procedura di ipoteca legale. La dottrina fa discendere tale diritto del proprietario dal principio della parità di trattamento di cui all'art. 4 CF: "da dem Dritteigentümer als Mitbetriebenen die Pflichten des Steuerschuldners auferlegt werden, müssen ihm als Korrelat die Rechte des Steuerschuldners zugestanden werden" (Zucker, op.