{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-20_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18890&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4f289ee7d659deb0c0a649ad2648cc1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.20"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:48", "Checksum": "c9926aa4816f19611b4c01b213057611", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n8.3.\nNe viene quindi, da quanto precede, che l'istituto dell'ipoteca legale non tutela l'incasso, da parte dello Stato, di quell'imposta sull'utile ordinario delle persone giuridiche, che deriva da ammortamenti precedentemente effettuati o concessi ma che viene alla luce solo per effetto della vendita dell'immobile.\n9. Imposte immobiliari 1991 e 1992\nLa ricorrente nega pure che le imposte immobiliari 1991 e 1992 presentino una relazione particolare con l'immobile. Lo dimostrerebbe il fatto che essa è calcolata applicando un'aliquota \"variante tra l'1 per mille e il 3 per mille\".\n9.1. Relazione particolare con l'immobile\nNon può essere messa in dubbio la possibilità, per l'ente pubblico creditore, di garantirsi l'incasso delle imposte immobiliari in senso stretto, cioè di quella cantonale delle persone giuridiche (art. 89 ss. LT-1976) e quella comunale delle persone fisiche e giuridiche (art. 262 ss. LT-1976), per il fatto che si tratta di vere e proprie imposte reali, il cui oggetto è rappresentato dall'immobile stesso; il calcolo è effettuato in base al valore di stima ufficiale, senza deduzione dei debiti. Non vi è dunque in nessun modo la possibilità che la misura di un simile credito d'imposta sia influenzata da fattori estranei all'immobile in quanto tale, come per esempio la situazione debitoria del proprietario o l'andamento della sua attività aziendale, non entrando quest'ultima in considerazione neppure per il calcolo dell'aliquota.\n9.2. Calcolo dell'imposta\nLe considerazioni in merito all'aliquota applicata al valore di stima, per l'imposta immobiliare cantonale, non sono pertinenti. La ricorrente non potrebbe pretendere che l'imposta sia calcolata con un'aliquota dell'1% anziché del 2%, giacché l'aliquota più bassa è riservata agli \"immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche\" (art. 92 lett. a LT-1976), fra le quali non rientrava la società debitrice né rientra la stessa ricorrente.\n10. Calcolo degli interessi\nIn via subordinata, la ricorrente contesta il calcolo degli interessi di ritardo, chiedendo l'applicazione di un tasso del 5% e non del 6,5%.\n10.1. Imposta cantonale\nPer l'art. 220 cpv. 1 LT-1976, \"se l'ammontare delle imposte e delle multe non è pagato nei 30 giorni successivi alla scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse alle condizioni stabilite dal Dipartimento competente\". Come opportunamente precisato dalla DC, nelle sue osservazioni del 23 gennaio 1995, per la riscossione delle imposte degli anni fiscali 1991 e 1992 entrano in considerazione, rispettivamente, l'art. 6 cpv. 1 del Decreto del Consiglio di Stato del 4 dicembre 1990 e l'art. 5 cpv. 1 del Decreto del 3 dicembre 1991. Entrambe le disposizioni citate fissano l'interesse annuo di ritardo al 6,5%. La censura del ricorrente, che vorrebbe che il tasso fosse ridotto al 5%, non merita dunque accoglimento.\n10.2. Imposta comunale\nI Comuni procedono direttamente alla riscossione dell'imposta in due o più rate (art. 266 cpv. 1 LT-1976). Le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento dell'ultima tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta (art. 266 cpv. 2 LT-1976).\nLa scadenza delle singole rate d'imposta è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante pubblico avviso. Il termine di pagamento non può essere inferiore a 30 giorni dalle scadenze (art. 267 LT-1976).\nLa normativa comunale ricalca solitamente quella cantonale, che è disciplinata dal periodico decreto concernente la riscossione dell'imposta cantonale e dal regolamento che stabilisce i tassi d'interesse e di sconto in materia d'imposta cantonale. Nella fattispecie, il Comune di __________ non ha peraltro allegato alla decisione impugnata il decreto comunale concernente la riscossione delle imposte. Tale circostanza è tuttavia ininfluente ai fini della decisione del presente ricorso, per il fatto che questa Camera ha ripetutamente avuto modo di affermare che i problemi giuridici connessi all'esazione delle imposte esulano, come d'altronde già sotto l'imperio della vecchia Legge di procedura tributaria (LPT), dalla competenza di questa Camera e devono essere trattate esclusivamente in sede amministrativa o esecutiva (CDT n. 2 del 19 gennaio 1981 in re P. SA; RTT 1970 p. 25). La procedura di reclamo e di ricorso, di cui all'art. 270 LT-1976, non si riferisce infatti alla riscossione né delle imposte né degli interessi di mora o di ritardo, bensì unicamente alla definizione degli elementi di sostanza e di reddito imponibili (CDT n. 23 del 12 gennaio 1977 in re F.; RTT 1970 p. 25; CDT n. 363 del 31 dicembre 1992 in re O.F. SA).\nPer quanto non vi sia ragione di ritenere che il Comune di __________ abbia calcolato gli interessi di ritardo applicando un tasso di interesse più elevato di quello previsto dal decreto comunale in vigore negli anni fiscali di cui si tratta, si deve comunque precisare che un'eventuale contestazione che si riferisse a tale decreto non sarebbe suscettibile di impugnazione alla Camera di diritto tributario (CDT n. 240 del 12 dicembre 1994 in re M.F.).\n11. I ricorsi, rispettivamente contro la decisione del Comune di __________ e contro la decisione della DC, sono dunque prevalentemente accolti. Di conseguenza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 185 cpv. 5 LT 1976 e 231 cpv. 5 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 7 novembre 1994 e del 15 dicembre 1994 sono annullate nella misura in cui estendono la garanzia dell’ipoteca legale, a carico della ricorrente, alle imposte sull’utile immobiliare dell’esercizio 1992 della fallita __________ __________."}