{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-20_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18890&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4f289ee7d659deb0c0a649ad2648cc1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.20"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:48", "Checksum": "c9926aa4816f19611b4c01b213057611", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2.\nLa eventuale violazione del diritto di essere sentito viene sanata in sede di ricorso quando il contribuente nel ricorso riprende le argomentazioni esposte nel reclamo, è stato citato e sentito in udienza dalla Camera, perché quest'ultima gode di un pieno potere di esame in fatto e in diritto e non è del resto nemmeno vincolata alle domande delle parti (DTF 98 Ib 17 consid. 3 e riferimenti; SJ 1994 pag. 164; DTF 107 Ia 1 consid. 1; CDT n. 174 del 4 aprile 1984 in re E.B.).\n5.3.\nNella procedura di ipoteca legale (Pfandrechtsverfahren), il contribuente non può più contestare il debito d'imposta che sta alla base dell'ipoteca legale; infatti il fisco ha già accertato in modo definitivo il debito nel corso della procedura di tassazione (Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p. 112). Ma la procedura di ipoteca legale si apre solo nel momento in cui è chiaro che l'imposta non può più essere incassata presso il debitore; non sarà infatti possibile sapere già nel momento della tassazione se si dovrà mai fare uso del diritto di pegno e neppure si saprà chi sarà proprietario del pegno quando il diritto corrispondente verrà esercitato. Di conseguenza, appare equo consentire al terzo proprietario del pegno di contestare anche il credito fiscale in sé, nel corso della procedura di ipoteca legale. La dottrina fa discendere tale diritto del proprietario dal principio della parità di trattamento di cui all'art. 4 CF: \"da dem Dritteigentümer als Mitbetriebenen die Pflichten des Steuerschuldners auferlegt werden, müssen ihm als Korrelat die Rechte des Steuerschuldners zugestanden werden\" (Zucker, op. cit., p. 118; cfr. anche ZR 58 (1959), p. 71 ss.). D'altra parte, un tale diritto del proprietario del fondo è - secondo l'autore citato - espressamente riconosciuto dalla LT ticinese, laddove l'art. 229 cpv. 2 dispone l'applicabilità degli articoli da 175 a 185, i quali regolano la facoltà di contestare la tassazione, mediante gli strumenti del contenzioso tributario (Zucker, loc. cit.).\n5.4.\nLa dottrina già citata fa riferimento anche al diritto di essere sentito, che compete al terzo proprietario: egli dev'essere messo in condizione di poter contestare una pretesa infondata. Deve dunque poter prendere posizione in merito al credito d'imposta, altrimenti dovrebbe rispondere per tutti gli errori di procedura e persino per il dolo del contribuente, senza potersi pronunciare su aspetti essenziali ai fini della decisione sul diritto di pegno legale. Non si può infatti presupporre che il contribuente abbia tutelato, nella procedura di tassazione, anche gli interessi del terzo proprietario; spesso, anzi, conoscendo la propria difficile situazione finanziaria e prevedendo che pertanto l'esecuzione forzata nei suoi confronti si concluderà senza successo, il contribuente ometterà deliberatamente di esercitare i diritti processuali ed accetterà di sottostare ad una tassazione d'ufficio (ZR 58, p. 73).\nDalle considerazioni che precedono discende che al proprietario del pegno, che non è nel contempo debitore dell'imposta, dev'essere accordata la facoltà di far valere nella procedura dell'ipoteca legale contestazioni contro il credito garantito dal pegno. La procedura dell'ipoteca legale assurge in tale modo ad una vera e propria seconda procedura di tassazione, nella quale è parte il terzo proprietario (Zuppinger, Zum zürcherischen Grundsteuerpfandrecht, in RF 14, p. 323).\n5.5.\nPerché il proprietario dell'immobile possa esser parte nella procedura, deve essergli consentito di accedere all'incarto fiscale del debitore. È solo in tal modo infatti che egli può verificare l'esattezza formale e materiale della tassazione. Spetterà allora al terzo proprietario di comprovare le proprie contestazioni e di indicare precisamente i mezzi di prova, nel suo gravame; l'autorità fiscale si limiterà, da parte sua, a verificare se il proprietario ha dimostrato l'inesattezza della tassazione e se la stessa è stata effettuata in modo non arbitrario. Non spetta dunque al fisco la prova dell'esattezza della tassazione (cfr. ZR 58, p. 74; Zuppinger, p. 323; inoltre CDT n. 192 del 28 settembre 1993 in re D.F. ).\n"}