7.– al giorno). 3. All'udienza del 5 dicembre 1995, le parti hanno concordato, con il consenso del Presidente della Camera, di concedere la deduzione per spese di trasporto in fr. 1'000.– e di elevare quella per doppia economia domestica a fr. 1'540.–, lasciando invariata per il resto la tassazione contestata. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 novembre 1994 è riformata nel senso che si concede la deduzione per spese di trasporto in fr. 1'000.– e si eleva quella per doppia economia domestica a fr. 1'540.–. 2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese. 3.